Art. 10.
(Personale da destinare all'estero).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e dei Ministri rispettivamente competenti in rapporto alle categorie di personale da destinare all'estero, è stabilito, su proposta dell'Agenzia, il contingente quadriennale del personale universitario o scolastico di ruolo da assegnare alle iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli uffici scolastici consolari, anche in riferimento ad osservazioni e proposte delle rappresentanze sindacali unitarie interessate. Con il medesimo decreto è fissato altresì il relativo limite massimo di spesa.
      2. Il contingente di cui al comma 1 è soggetto a revisione biennale.
      3. Il contingente del personale di ruolo di cui al presente articolo, escluso quello da destinare senza oneri a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1.500 unità.